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Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

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Stato 31 occorrenze

Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie

Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni

Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

La sezione e il magistrato di sorveglianza emettono i loro provvedimenti avvalendosi della consulenza di tecnici del trattamento operanti negli

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I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

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Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

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I centri di servizio sociale dipendono dall'amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

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I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

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L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

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I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

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Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità

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I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

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A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti

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Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di

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I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o

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I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo

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fine del loro reinserimento sociale.

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l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

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Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonché delle precedenti attività e di quelle a cui essi

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I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro

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Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 e 56 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi

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I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia. Per gli imputati è necessaria

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Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito

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trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la

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consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale; 2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei

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disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei condannati e degli internati, nonché al fine della loro

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posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o

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per il trattamento dei condannati e degli internati, nonché a prestare la loro opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a

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Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera

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sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare; 4) con i fondi ordinari di bilancio; 5) con gli altri

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loro circoscrizione; e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale

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